Successioni leggittime, testamentarie e necessaria

Cosa si può ereditare?

Alla morte si estinguono i rapporti personalissimi e familiari. Ossia quelli inevitabilmente collegati alla persona del de cuius. Diritto al nome, alla libertà, potestà genitoriale, matrimonio. Con la successione ereditaria, si trasferiscono invece agli eredi i rapporti patrimoniali:

  • diritti di credito. Sia attivi che passivi (debiti). Non si trasferiscono però i diritti c.d. “intuitu personae”. Cioè quei diritti  che, pur patrimoniali, implicano un legame inscindibile con il titolare. Ad esempio gli alimenti.
  • diritti reali. Ad esempio, diritto di proprietà e di servitù. Quelli strettamente connessi alla vita del titolare non si trasferiscono. Non si trasferisce pertanto l’usufrutto. La proprietà può passare ad un unico erede. O a più eredi. In tal caso si apre una comunione ereditaria, che si scioglie con una divisione.
  • contratti in esecuzione. Ad esempio un preliminare di vendita. Ovviamente, l’obbligo passa se la natura del contratto lo consente. Si immagini la prestazione d’opera di un pittore, scrittore o di un cantante. Ma anche di un avvocato.

Le prime incombenze che devono affrontare gli eredi

  • La dichiarazione di successione. Da fare entro un anno. Inviata telematicamente da soggetti abilitati. Come il nostro studio legale. La dichiarazione non implica necessariamente accettazione dell’eredità. Serve all’intestazione dei beni ed al pagamento delle tasse. Riguarda immobili e denaro. 
  • Pratiche bancarie. Per intestare i conti correnti e depositi titoli del de cuius. 
  • Questioni di voltura dell’autovettura intestata al de cuius, delle utenze dell’immobile, ecc.
  • Accettazione o rinuncia? La qualità di erede si acquista solo con l’accettazione. L’accettazione dell’eredità può essere espressa, tacita o con beneficio di inventario. Occorre attenzione, nel caso di debiti ereditari. A non accettare tacitamente. Il chiamato all’eredità può anche rinunciare all’eredità. Per sfuggire ai debiti ereditari. Per sfuggire ai propri creditori. La rinunzia può essere però impugnata da questi.
  • La comunione ereditaria conseguente alla successione ereditaria va gestita. E infine sciolta. Ci sono complesse regole per la gestione dei beni comuni e per la divisione ereditaria. La comunione si scioglie con una divisione volontaria o giudiziale. La divisione ereditaria implica infatti la soluzione di tutte le questioni ereditarie. Collazione, donazioni, riduzione ecc. 

I tre tipi di successione

La successione si apre alla morte del de cuius. Ci sono tre tipi di successione, ciascuna soggetta alle proprie regole.

  • La successione testamentaria, in caso di testamento. E’ soggetta a determinate regole. Il testamento offre grandi opportunità di pianificazione ereditaria. Le disposizioni testamentarie possono essere a titolo universale o particolare. E’ importante qualificarle in modo corretto, per le questioni che ne derivano. Verificare la validità del testamento.
  • La successione legittima, se non c’è testamento, o se non dispone di tutti i beni. E’ chiamata anche “ab intestato”.
  • Per successione necessaria si intende quel complesso di regole a tutela degli eredi necessari. Chiamati anche legittimari, cui è riservata necessariamente una quota.

La successione legittima e le quote spettanti agli eredi 

La successione legittima, o ab intestato, è quella senza testamento. Può coesistere con la successione testamentaria. Quando il testamento dispone solo di alcuni beni relitti. In questo caso, sui beni non oggetto di testamento occorre applicare le regole della successione legittima. Ci sono cinque categorie di soggetti chiamati ad ereditare nella successione legittima.

  1. il coniuge
  2. i discendenti
  3. gli ascendenti e i collaterali
  4. gli altri parenti
  5. da ultimo lo Stato

Le quote e le regole sono indicate  dagli artt. 565 ss del codice civile. Si dica che lo Stato eredita solo in assenza di altri successibili. Inoltre, creandosi spesso una comunione, si applicherà l’istituto della collazione. Cioè la restituzione delle donazioni.

La successione testamentaria e le quote spettanti agli eredi

Può disporre per testamento chi non è dichiarato incapace dalla legge (art.591 c.c.) Sono pertanto incapaci a fare testamento i seguenti soggetti:

  • minorenni;
  • gli interdetti per infermità mentale. Si diventa incapaci solamente al momento della pubblicazione della sentenza di infermità. Il testamento fatto prima della sentenza è valido. Salvo si dimostri l’incapacità di intendere e di volere alla sua realizzazione.
  • Gli incapaci di intendere e volere al momento della testamenti factio. Anche se non legalmente interdetti. In tal caso sarà a carico di chi intende dimostrare l’incapacità del testatore provarla. Con una procedura di impugnazione del testamento.

La prova dell’incapacità di intendere e volere è difficile. Con Ordinanza n. 24881/2013, la cassazione ha sottolineato che l’infermità, o la causa perturbatrice, deve privare in modo assoluto il testatore della coscienza dei propri atti. In linea di massima, possono testare gli inabilitati ed i beneficiari di amministrazione di sostegno. ? L’art. 591 c.c. infatti prevede ipotesi tassative. E così addirittura un minore emancipato, autorizzato a sposarsi ed fare impresa, non può testare.

Non possono ricevere per testamento i seguenti soggetti. Il tutore ed il protutore, il notaio, i testimoni e l’interprete. Nel caso di testamento pubblico, il soggetto che ha redatto o ha ricevuto il testamento segreto.

Nella successione testamentaria il de cuius può disporre come crede della quota disponibile. Cioè della quota non riservata necessariamente a taluni soggetti. Pertanto le quote della successione testamentaria possono essere diverse da quelle della successione legittima o della successione necessaria. Nel caso in cui il testamento leda i diritti dei legittimari, questi potranno chiedere la reintegrazione della quota loro riservata. Con collazione o azione di riduzione, in caso di esistenza di una comunione. Ovvero, solo con azione di riduzione se il legittimario è pretermesso. Cioè completamente escluso dall’eredità.

La successione necessaria e le quote riservate ai legittimari

La quota di legittima è quella porzione di eredità che spetta a determinati soggetti. I c.d. legittimari. Il de cuius non può attribuire a terzi questa porzione. Né con donazioni in vita. Né con testamento. Sono legittimari:

  • il coniuge
  • i figli
  • gli ascendenti (questi ultimi, solamente nel caso non concorrano con i figli)

Pertanto, il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:

  • la quota disponibile, della quale il de cuius è libero di disporre;
  • la quota di legittima (o riserva), della quale il testatore non può disporre se non a favore dei legittimari.

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